Nuovo decreto F-Gas

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30 ottobre 2019

Con riferimento al regolamento 517/2014 ed il DPR 146/2018 in data 25 settembre é stata istituita presso il Ministero dell’ambiente la Banca dati gas fluorurati (FGAS) ad effetto serra ed apparecchiature contenenti tali gas.

Al fine di raccogliere le informazioni a riguardo interventi su apparecchiature contenenti gas fluorurati o destinati ad essi, le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature, devono essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente. Le apparecchiature sono definite dall’articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014:

  1. Apparecchiature fisse di refrigerazione
  2. Apparecchiature fisse di condizionamento d’aria
  3. Pompe di calore fisse
  4. Apparecchiature fisse di protezione antincendio
  5. Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigoriferi
  6. Commutatori elettrici

Non vi sono soglie minime quantitative in termini di FGAS contenuti.

Le informazioni vengono comunicate dall’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, dalla persona fisica certificata, entro 30 giorni:

  1. dall’installazione delle apparecchiature;
  2. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  3. dallo smantellamento delle apparecchiature

Ad ogni apparecchiatura viene assegnato un codice univoco dalla Banca dati. Anche ad ogni intervento viene attribuito in automatico un codice univoco dalla Banca dati.

Per ogni comunicazione può essere scaricato e trasmesso un rapporto d’intervento che viene generato alla conclusione della comunicazione. L’obbligo di tenuta di registri FGAS come previsto all’articolo 6 del regolamento (UE) 517/2014 è rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati.   Decade l’obbligo della documentazione cartacea e della dichiarazione annuale all’ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno.

Gli operatori delle apparecchiature possono verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla Banca dati (https://operatori.fgas.it) e, indicando i codici univoci di apparecchiatura ed intervento, possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente suddette informazioni. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli operatori l’attestato previo pagamento di un diritto di segreteria pari a 5 €.

Per operatore si intende il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. Si parla di effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti ed il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria
  • il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controllo o riparazioni.